
Il licenziamento nell’era dell’AI: quando la tecnologia giustifica la riduzione del personale
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 9135 del 19 novembre 2025, ha confermato la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di una lavoratrice le cui mansioni erano state assorbite dall'integrazione di sistemi di Intelligenza Artificiale. La pronuncia chiarisce che l'automazione dei processi, unitamente a una crisi aziendale documentata, giustifica la soppressione di specifiche posizioni lavorative qualora queste non siano più funzionali al core business tecnologico dell'impresa. La decisione ribadisce che l'obbligo di repêchage non è assoluto: il datore di lavoro è tenuto a dimostrare l'impossibilità di reimpiego, ma non può essere obbligato a ricollocare il dipendente in ruoli che richiedano competenze tecniche radicalmente diverse da quelle possedute. Il provvedimento sottolinea come le scelte organizzative volte all'efficientamento tramite l'AI siano insindacabili nel merito, purché ne venga provata l'effettività e il nesso causale con il licenziamento.
Il progresso tecnologico e le crisi di mercato corrono spesso su binari paralleli, finendo per incontrarsi in un punto critico: la riorganizzazione aziendale. Una recente sentenza del Tribunale di Roma (n. 9135 del 19 novembre 2025) ci offre un’interessante lente di ingrandimento su come il diritto del lavoro stia recependo l’impatto dell’Intelligenza Artificiale e delle nuove strategie di core business sulla stabilità del posto di lavoro.
Al centro della vicenda troviamo una lavoratrice inquadrata come Junior Graphic Designer, licenziata per giustificato motivo oggettivo. La società datrice di lavoro, attiva nel settore dell’alta tecnologia e della Cyber Security, ha motivato la scelta con una profonda crisi finanziaria e la necessità di sopprimere le posizioni non strettamente legate alla produzione tecnica di software.
Il caso: tra crisi finanziaria e innovazione tecnologica
La ricorrente lamentava la pretestuosità del licenziamento, sostenendo che le sue mansioni non fossero affatto scomparse, ma semplicemente affidate ad altre colleghe. Tuttavia, l’istruttoria ha dipinto un quadro ben diverso.
L’azienda ha dimostrato non solo uno stato di crisi conclamato — documentato da sfratti per morosità, procedure negoziali della crisi d’impresa e drastiche riduzioni di personale — ma anche un radicale cambio di rotta organizzativo. In questo scenario, il team creativo è stato sacrificato a favore del core business tecnologico.
Un elemento di particolare modernità emerge dalla testimonianza del Marketing Manager: le attività grafiche più semplici sono state in gran parte assorbite dall’utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale. L'adozione dell'AI, unitamente all'accorpamento delle funzioni residue in capo a figure senior, ha reso la posizione della lavoratrice effettivamente superflua, garantendo al contempo un risparmio economico e una velocizzazione dei processi.
Il nodo del "Repêchage": l'onere della prova
Uno dei punti cardine della sentenza riguarda l'obbligo di repêchage, ovvero il dovere del datore di lavoro di verificare l’impossibilità di ricollocare il dipendente in altre mansioni compatibili prima di procedere al licenziamento.
Il Tribunale di Roma ha ribadito principi fondamentali:
- Onere probatorio: Spetta al datore di lavoro dimostrare l’impossibilità di reimpiego, anche attraverso prove indiziarie o presuntive.
- Professionalità specifica: Non si può pretendere che l'azienda ricollochi un dipendente in ruoli che richiedono competenze tecniche del tutto diverse. Nel caso di specie, la preparazione da grafica della ricorrente non era considerata fungibile con le competenze di Cyber Intelligence o sviluppo software necessarie per i progetti superstiti.
- Distinzione delle mansioni: Il Tribunale ha chiarito che il profilo di Graphic Designer (focalizzato sulla creazione di immagini e merchandising) è tecnicamente distinto dal Web Design o UX/UI Design, che richiedono conoscenze specifiche dell'interfaccia utente non possedute dalla lavoratrice.
Considerazioni finali
La sentenza conferma che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è legittimo ogniqualvolta sussista un nesso di causalità tra le esigenze aziendali (crisi o riorganizzazione) e la soppressione del posto. Se l'innovazione tecnologica, come l'AI, rende una funzione non più necessaria, il giudice non può sindacare il merito delle scelte imprenditoriali, ma solo verificarne l'effettività.
In un mercato del lavoro in continua evoluzione, questa pronuncia sottolinea l’importanza della formazione continua: la distinzione tra competenze "tradizionali" e "tecniche" sta diventando il vero discrimine tra la conservazione del posto e la sua legittima soppressione.


