La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 13731 dell'11 maggio 2026, ha confermato la validità del recesso intimato tramite posta elettronica ordinaria. La pronuncia chiarisce che tale modalità di comunicazione configura un licenziamento legittimo, in quanto risulta pienamente idonea ad assolvere il requisito della forma scritta previsto dall'art. 2 della L. 604/1966. Ai fini dell'efficacia dell'atto, il datore di lavoro deve esclusivamente fornire la prova oggettiva dell'avvenuta ricezione del messaggio da parte del destinatario. La decisione adegua le prassi giuslavoristiche alle attuali dinamiche aziendali, ribadendo che l'impiego dei canali digitali è valido e vincolante, con rilevanti ricadute operative per l'intera organizzazione d'impresa.