Il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 56 del 9 gennaio 2026, ha affrontato il tema del licenziamento disciplinare nelle tutele crescenti, stabilendo un principio fondamentale per la protezione dei lavoratori. La pronuncia chiarisce che la tutela reintegratoria opera non solo nell'ipotesi di inesistenza storica dell'addebito, ma anche quando il fatto contestato risulti privo di rilevanza disciplinare. Nel caso di specie, i contatti informali con la clientela non supportati da esplicite direttive aziendali sono stati giudicati inidonei a fondare un recesso per giusta causa. Il giudice ha dunque accertato un vizio di sostanza, ribadendo che la mancanza di gravità e la mancata prova della proporzionalità della sanzione rispetto all’addebito conducono all'annullamento del licenziamento e al ripristino del rapporto di lavoro. La decisione sottolinea come l'insussistenza del fatto materiale debba essere interpretata in senso giuridico, garantendo la reintegra ogni qualvolta la condotta sia inoffensiva o estranea al perimetro disciplinare definito dal CCNL.