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19 Aprile 2026

Danni da filler e manleva medica: Sentenza n.1099/2025 della Corte d'Appello di Firenze

La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 1099 del 10 giugno 2025, ha fornito importanti chiarimenti sulla responsabilità medica e sull’obbligo di manleva assicurativa in caso di danni da filler. La decisione stabilisce che l'assicuratore deve tenere indenne il sanitario non solo per il risarcimento dovuto alla paziente (al netto della franchigia), ma anche per le spese di soccombenza. Un punto centrale riguarda la distinzione tra tali oneri e le spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., confermando il diritto del medico al rimborso dei costi di difesa legale sostenuti per contrastare la richiesta risarcitoria. Il provvedimento rappresenta un riferimento significativo per la medicina estetica, ribadendo che la tutela assicurativa deve coprire integralmente le conseguenze processuali del sinistro, garantendo la protezione del patrimonio del professionista.

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Responsabilità medica: il Tribunale di Roma sulle infezioni nosocomiali
7 Aprile 2026

Responsabilità medica: il Tribunale di Roma sulle infezioni nosocomiali

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 3386 del 5 marzo 2026, ha affrontato il tema della responsabilità medica in relazione alle infezioni nosocomiali contratte durante la degenza. La pronuncia chiarisce che l’onere della prova grava in primis sul paziente per quanto concerne il nesso causale tra ricovero e infezione, ma trasla sulla struttura sanitaria la necessità di dimostrare l’adozione diligente di tutti i protocolli di prevenzione e sanificazione. La decisione sottolinea che una difesa generica basata sull'inevitabilità del rischio infettivo è insufficiente: l'ospedale deve fornire prove documentali rigorose circa la sterilità degli ambienti e dei presidi medici per andare esente da responsabilità. Tale orientamento rafforza l’obbligo di risk management e impone una gestione documentale analitica delle procedure di igiene ospedaliera per prevenire il risarcimento del danno.

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24 Febbraio 2026

Inidoneità dei locali e rifiuto della prestazione: la tutela contro il licenziamento

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3145 del 12 febbraio 2026, ha confermato la nullità del licenziamento intimato a una lavoratrice che si era rifiutata di prestare attività in locali inidonei e nocivi per la salute. La Suprema Corte ha chiarito che il rifiuto di svolgere l'attività lavorativa configura un legittimo esercizio dell'eccezione di inadempimento qualora il datore violi l'obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c. In tema di onere della prova, spetta al datore dimostrare l'idoneità dell'ambiente di lavoro, mentre al lavoratore basta allegare il rischio. La decisione ribadisce la natura ritorsiva del recesso basato su assenze provocate dalla stessa condotta datoriale inadempiente.

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Licenziamento disciplinare: reintegra per fatti irrilevanti
19 Febbraio 2026

Licenziamento disciplinare: reintegra per fatti irrilevanti

Il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 56 del 9 gennaio 2026, ha affrontato il tema del licenziamento disciplinare nelle tutele crescenti, stabilendo un principio fondamentale per la protezione dei lavoratori. La pronuncia chiarisce che la tutela reintegratoria opera non solo nell'ipotesi di inesistenza storica dell'addebito, ma anche quando il fatto contestato risulti privo di rilevanza disciplinare. Nel caso di specie, i contatti informali con la clientela non supportati da esplicite direttive aziendali sono stati giudicati inidonei a fondare un recesso per giusta causa. Il giudice ha dunque accertato un vizio di sostanza, ribadendo che la mancanza di gravità e la mancata prova della proporzionalità della sanzione rispetto all’addebito conducono all'annullamento del licenziamento e al ripristino del rapporto di lavoro. La decisione sottolinea come l'insussistenza del fatto materiale debba essere interpretata in senso giuridico, garantendo la reintegra ogni qualvolta la condotta sia inoffensiva o estranea al perimetro disciplinare definito dal CCNL.

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