La Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con l'ordinanza n. 25865 del 27 settembre 2026, conferma la legittimità del ricalcolo presuntivo dei consumi elettrici operato dal distributore quando i dati del contatore risultino inattendibili a causa di manomissione. La pronuncia ribadisce che il criterio della potenza tecnicamente prelevabile non è arbitrario e che l'utente, per contestare la ricostruzione, non può limitarsi a proporre un conteggio alternativo, dovendo provare l'illogicità del percorso seguito dal giudice di merito. La Corte ha comunque cassato con rinvio la sentenza d'appello per un vizio procedurale, relativo alla condanna al pagamento pronunciata in assenza di un'espressa domanda del distributore in tal senso.