La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 1099 del 10 giugno 2025, ha fornito importanti chiarimenti sulla responsabilità medica e sull’obbligo di manleva assicurativa in caso di danni da filler. La decisione stabilisce che l'assicuratore deve tenere indenne il sanitario non solo per il risarcimento dovuto alla paziente (al netto della franchigia), ma anche per le spese di soccombenza. Un punto centrale riguarda la distinzione tra tali oneri e le spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., confermando il diritto del medico al rimborso dei costi di difesa legale sostenuti per contrastare la richiesta risarcitoria. Il provvedimento rappresenta un riferimento significativo per la medicina estetica, ribadendo che la tutela assicurativa deve coprire integralmente le conseguenze processuali del sinistro, garantendo la protezione del patrimonio del professionista.