
Congedo straordinario e convivenza: la Corte Costituzionale estende la tutela
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 197 del 23 dicembre 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, estendendo il diritto al congedo straordinario per assistere il convivente disabile anche ai periodi antecedenti alla riforma del 2022. La decisione si fonda sulla necessità di tutelare il diritto alla salute e all'assistenza del disabile grave all'interno della propria comunità di vita, indipendentemente dalla presenza di un vincolo matrimoniale. Valorizzando il ruolo del convivente di fatto come caregiver familiare, la Consulta ha equiparato la famiglia di fatto a quella fondata sul matrimonio ai fini della fruizione del congedo biennale retribuito. Tale pronuncia apre la strada al riconoscimento di indennità pregresse per numerosi lavoratori, consolidando un modello di welfare inclusivo e rispettoso delle diverse formazioni sociali protette dagli artt. 2 e 3 della Costituzione.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 197 del 23 dicembre 2025, ha rimosso un’importante sperequazione normativa in materia di assistenza ai disabili gravi. La decisione estende il diritto alla fruizione del congedo straordinario per assistere il convivente disabile anche per i periodi antecedenti alla riforma del 2022, garantendo pari dignità alla famiglia di fatto. Questa pronuncia rappresenta un passaggio fondamentale per lavoratori e caregiver che, in passato, si erano visti negare l'indennità dall'INPS a causa dell'assenza di un vincolo di coniugio formalizzato.
Il caso e il contesto normativo
La questione trae origine da un ricorso promosso contro l’INPS da un lavoratore che aveva assistito la propria convivente di fatto, affetta da disabilità grave, in un periodo precedente al loro matrimonio. L’istituto previdenziale aveva negato l’indennità per il periodo di convivenza "more uxorio", riconoscendola solo a partire dalla data delle nozze.
Il quadro normativo di riferimento è l’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001. Tale norma, nel testo applicabile prima della novella introdotta dal d.lgs. n. 105/2022, elencava in modo tassativo i beneficiari del congedo, escludendo i conviventi di fatto. Solo con la riforma del 2022 il legislatore ha formalmente equiparato il convivente al coniuge, lasciando però irrisolto il vuoto di tutela per le situazioni pregresse.
La questione giuridica esaminata
La Corte di Cassazione ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale ravvisando una violazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione. Il nodo centrale riguarda la discriminazione irragionevole tra la famiglia fondata sul matrimonio e la famiglia di fatto, intesa come comunità di affetti dove l'individuo sviluppa la propria personalità.
Secondo i giudici rimettenti, limitare l'assistenza al solo rapporto di coniugio comprime ingiustamente il diritto alla salute del disabile grave, il quale deve poter ricevere cura e sostegno all'interno del proprio nucleo di vita effettivo. La Consulta è stata quindi chiamata a valutare se la mancanza di un vincolo formale potesse giustificare l'esclusione da una misura di protezione sociale così rilevante.
La decisione della Corte e il principio di diritto
Con la sentenza n. 197/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui non includeva il convivente di fatto tra i beneficiari del congedo straordinario. La Consulta ha ribadito che la salute psicofisica della persona con disabilità è un diritto inviolabile che non può essere condizionato dalla natura giuridica del legame affettivo con il caregiver.
I giudici costituzionali hanno valorizzato i seguenti principi:
- Dignità delle formazioni sociali: La convivenza di fatto gode di una protezione costituzionale ai sensi dell'art. 2 Cost. come luogo di adempimento dei doveri di solidarietà.
- Diritto all'assistenza: L'obiettivo del congedo è la tutela del disabile; pertanto, l'elemento discriminante non può essere lo stato civile di chi presta l'assistenza.
- Evoluzione del concetto di famiglia: Coerentemente con la giurisprudenza della Corte EDU, la nozione di "vita familiare" prescinde dal vincolo di coniugio.
Le implicazioni operative e applicative
Questa pronuncia ha un impatto diretto sui rapporti pendenti e sulle istanze di rimborso relative a periodi precedenti all'agosto 2022. I lavoratori che si trovavano in una situazione di convivenza di fatto documentata possono ora rivendicare il diritto alle indennità precedentemente negate, purché sussistano i requisiti di convivenza e la gravità della disabilità del partner assistito.
Per le imprese e i professionisti, la sentenza chiarisce definitivamente che non sussistono più margini di distinzione tra coniugi e conviventi di fatto nella gestione dei congedi straordinari. La decisione consolida un orientamento sempre più volto a tutelare la sostanza dei legami affettivi e il diritto alla cura, superando i formalismi che per anni hanno limitato l'accesso a fondamentali tutele previdenziali.


