
Prescrizione dell'azione di regresso INAIL e responsabilità del datore di lavoro: l’orientamento della Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12485 dell’8 maggio 2024, ha chiarito i termini di prescrizione dell’azione di regresso dell’INAIL esercitata ai sensi dell’art. 2049 c.c. La pronuncia stabilisce che il termine triennale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione del datore di lavoro, essendo irrilevante l’eventuale pendenza di un separato procedimento penale a carico del dipendente. La decisione ribadisce il definitivo superamento della "pregiudiziale penale", confermando che l’accertamento della responsabilità civile e l'astratta qualificazione del fatto come reato possono avvenire autonomamente in sede civile. L'ordinanza sottolinea come l’azione di regresso resti unica e unitaria: una volta maturata la prescrizione rispetto al datore di lavoro, non è possibile riaprire i termini invocando la responsabilità indiretta per il fatto illecito del sottoposto.
Il caso
il 17.6.1999 un operaio dipendente di un Officina Meccanica subì un grave infortunio sul lavoro per aver effettuato, senza informare il datore di lavoro ma su richiesta del suo capo officina, una saldatura al serbatoio di un’imbarcazione di proprietà di un amico del capo officina. La prestazione era del tutto occasionale non rientrando nel normale ciclo dei lavori dell’O.M.
Veniva instaurato il procedimento penale nei confronti del datore di lavoro, titolare dell’O.M., che si concludeva con sentenza penale del 4.6.2008 di assoluzione per non aver commesso il fatto. Gli atti venivano trasmessi alla procura che nel 2010 avviava il procedimento penale nei confronti del capo officina. Con sentenza passata in giudicato il 31.10.2011 il procedimento penale contro il capo officina si estingueva per intervenuta prescrizione.
L’INAIL che, nel termine di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di assoluzione del datore di lavoro, non aveva agito in regresso nei suoi confronti, proponeva azione di regresso nei confronti del datore di lavoro per fatto illecito del suo dipendente, nel termine di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale che estingueva il reato contestato al capo officina.
Riteneva l’INAIL che, trattandosi di azione contro il titolare dell’O.M., ai sensi dell’art. 2049 c.c. per il fatto illecito commesso dal suo dipendente – capo officina, il termine triennale decorresse da quando era divenuta irrevocabile la sentenza con cui si era concluso il procedimento penale promosso nei confronti di quest’ultimo.
La soluzione
La tesi dell’INAIL veniva accolta dal Tribunale di Reggio Calabria – Sez. Lavoro che, con la sentenza n.ro 631/2017, condannava in solido il datore di lavoro ed il capo officina alla restituzione delle somme pagate dall’INAIL .
La Corte d’Appello Sez. Lavoro – di Reggio Calabria con la sentenza n.ro 631/2017 riformava la sentenza di primo grado, chiarendo che “L’azione di regresso esercitabile nei confronti del datore di lavoro, benché tragga ragione e possa attivarsi in tutti i casi in cui i soggetti obbligati sono civilmente responsabili, resta unica ed unitaria per cui se la stessa è prescritta non residuano possibilità di farla valere in relazione ad una o più ipotesi di responsabilità civile degli obbligati”.
La vertenza, del tutto particolare, approdava in Cassazione su ricorso dell’INAIL ed è stata i definita dalla Suprema Corte con l’Ordinanza n. 12485 dell’8.5.2024 che, accogliendo la tesi difensiva sostenuta nell’interesse del datore di lavoro, ha confermato il ragionamento della Corte d’Appello di Reggio Calabria, chiarendo che:“il termine triennale per l’esercizio dell’azione di regresso dell’INAIL ha iniziato a decorrere dal 31 ottobre 2008, data di formazione del giudicato sulla sentenza di assoluzione del datore di lavoro, ben potendo l’accertamento della sua responsabilità, anche ai sensi dell’art. 2049 c.c. in riferimento al fatto illecito del capo officina essere svolto nel giudizio civile. Sicché, è irrilevante la definizione del giudizio penale nei suoi confronti, posto che il “processo penale, infatti, si può chiudere con sentenza di condanna o di assoluzione che non fa stato, rispettivamente, nei confronti del datore di lavoro o dell’Inail, rimasti estranei al giudizio, e in tal caso l’accertamento deve essere fatto nel giudizio civile” con la conseguenza “che le azioni in sede civile possono essere esperite indipendentemente dal processo penale, salvo riscontro dell’eventuale pregiudizialità penale”. D’altro canto, “venuta meno la correlazione sistematica fra gli artt. 10 e 11 e l’art. 112 del T.U. n. 1124/1965, sia per effetto di pronunce della Corte costituzionale (nn. 102/1981 e 118/1996) che per i mutamenti del regime processuale penale (artt. 75 e 651 ss. c.p.p. del 1988) e civile (art. 295 c.p,c., come novellato dalla L.26 novembre 1990, n. 353, art. 35), con la definitiva abolizione della cosiddetta pregiudiziale penale, è derivato che l’azione di regresso dell’INAIL è connessa soltanto all’astratta previsione legale quale reato del fatto causativo dell’infortunio e non dal concreto accertamento dell’illecito penale; dunque, l’INAIL ben può agire in regresso ex art. 11 cit., sia nel caso in cui in sede penale il datore di lavoro sia stato assolto, come avvenuto nella presente fattispecie”.


