
Capitalizzazione degli interessi: il rigore formale della Cassazione sulla pattuizione scritta
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27460 del 14 ottobre 2025 , ha riaffermato l'invalidità dell'anatocismo bancario e validità della capitalizzazione degli interessi per i contratti stipulati prima del 2000 in assenza di una specifica pattuizione scritta. La pronuncia sancisce che la banca non può avvalersi della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali per introdurre la capitalizzazione periodica, poiché tale modifica risulta intrinsecamente peggiorativa rispetto alla nullità delle clausole precedenti. Il provvedimento affronta inoltre il complesso tema della prescrizione decennale nell'azione di ripetizione di indebito, ponendo in capo all'istituto di credito l'onere di provare la natura solutoria delle rimesse contestate.
La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su una delle questioni più dibattute del diritto bancario: le condizioni di validità delle clausole anatocistiche nei contratti di conto corrente stipulati prima del 2000. Con l'ordinanza n. 27460 del 14 ottobre 2025, i giudici di legittimità hanno ribadito un principio rigoroso a tutela del correntista, chiarendo che la capitalizzazione degli interessi richiede necessariamente un nuovo accordo scritto, non essendo sufficiente l'adeguamento unilaterale da parte dell'istituto di credito.
Il caso e il contesto normativo
La vicenda trae origine da un'azione di ripetizione di indebito promossa da una società nei confronti di un istituto bancario. Al centro della controversia, un contratto di conto corrente risalente al 1992, caratterizzato dall'applicazione di interessi anatocistici in assenza di una specifica pattuizione originaria.
Mentre il Tribunale di Pavia aveva accolto le istanze della società, la Corte d'Appello di Milano aveva ribaltato il giudizio, ritenendo legittima la capitalizzazione trimestrale sulla base della delibera CICR del 9 febbraio 2000, pur in mancanza di prova di un nuovo accordo scritto tra le parti. La Suprema Corte è stata dunque chiamata a definire se, per i vecchi contratti, sia sufficiente la modifica unilaterale delle condizioni o se occorra un consenso espresso.
La questione giuridica: l'adeguamento alla delibera CICR 2000
Il nodo del contendere riguarda l'art. 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000. Tale norma disciplina il passaggio dei contratti preesistenti verso il nuovo regime di capitalizzazione periodica (pari periodicità tra interessi debitori e creditori).
Il dibattito si è concentrato sulla possibilità per la banca di procedere tramite modifica unilaterale (ex comma 2) qualora le nuove condizioni non siano peggiorative. Tuttavia, la giurisprudenza ha dovuto confrontarsi con un dato oggettivo: poiché le clausole anatocistiche precedenti al 2000 sono colpite da nullità, ogni nuova clausola che introduca la capitalizzazione è, per definizione, peggiorativa rispetto a una situazione di "zero anatocismo".
La decisione della Cassazione e il principio di diritto
Accogliendo il ricorso della società, la Sezione Prima Civile ha stabilito che non può esservi alcun automatismo nel transito verso il regime anatocistico. Secondo la Corte, la natura peggiorativa della clausola impedisce l'applicazione della modifica unilaterale, rendendo indispensabile l'approvazione pattizia ai sensi dell'art. 7, comma 3, della citata delibera.
Il principio di diritto espresso nell'ordinanza n. 27460/2025 chiarisce che:
"Ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 non assume rilievo né l’applicazione de facto delle condizioni anatocistiche, né l’eventuale modifica unilaterale disposta dalla banca, occorrendo una modificazione pattizia delle stesse mediante pattuizione scritta."
In sostanza, senza la firma del cliente su un nuovo contratto o un atto integrativo, la banca non può legittimamente capitalizzare gli interessi su rapporti nati prima del 2000.
Onere della prova e prescrizione delle rimesse
L'ordinanza affronta inoltre il tema della prescrizione decennale nell'azione di ripetizione. La Corte ha ricordato che, in presenza di un'apertura di credito (fido), i versamenti effettuati dal correntista hanno natura "ripristinatoria" della provvista e non "solutoria" (pagamento), a meno che non avvengano su un conto scoperto oltre i limiti del fido.
Spetta alla banca, che eccepisce la prescrizione, l'onere di provare la natura solutoria delle rimesse. Questo accertamento richiede una previa ricostruzione del saldo reale, eliminando le poste indebitamente addebitate (come gli interessi anatocistici nulli), per verificare se il limite dell'affidamento sia stato effettivamente superato.


