
Assente alla visita medica di controllo: quando il licenziamento è illegittimo
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 22621 del 2 luglio 2026, ha confermato l'illegittimità del licenziamento intimato per irreperibilità alla visita fiscale quando il verbale del medico di controllo contiene espressioni ambigue. La pronuncia chiarisce che le diciture equivoche, come "sconosciuto/irreperibile", costituiscono una sintesi valutativa priva di fede privilegiata e possono essere contestate senza querela di falso.
Il caso e il contesto normativo
Una società chimico-farmaceutica aveva licenziato per giusta causa un proprio dipendente, contestandogli l'irreperibilità in occasione di tre visite mediche di controllo disposte dall'INPS durante periodi di assenza per malattia. I verbali riportavano, per due dei tre accessi, la dicitura "sconosciuto/irreperibile all'indirizzo".
Il Tribunale prima e la Corte d'Appello di Venezia poi avevano annullato il licenziamento, disponendo la reintegrazione del lavoratore e il pagamento dell'indennità risarcitoria prevista dall'articolo 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori. La società ha impugnato la decisione davanti alla Cassazione con quattro motivi di ricorso.
Il quadro normativo di riferimento intreccia più piani. L'articolo 5 della legge n. 604 del 1966 addossa al datore l'onere di provare la giusta causa o il giustificato motivo del licenziamento. L'articolo 2700 del codice civile regola l'efficacia probatoria dell'atto pubblico. Il contratto collettivo chimico-farmaceutico, all'articolo 31, disciplina gli obblighi del lavoratore in malattia, mentre l'articolo 38 individua le condotte punibili con sanzioni conservative.
La questione giuridica: verbale ambiguo e onere della prova
Il nodo centrale riguarda il valore probatorio del verbale di visita fiscale e la ripartizione dell'onere della prova nel licenziamento. Le espressioni annotate dal medico erano equivoche: potevano indicare tanto l'assenza del lavoratore quanto la mancata individuazione dell'indirizzo da parte del sanitario. La società sosteneva che quelle diciture provassero la condotta del dipendente e che, per contestarle, il lavoratore avrebbe dovuto proporre querela di falso.
La Corte affronta quindi tre interrogativi collegati. Fino a che punto il verbale del medico fiscale fa piena prova? Chi deve dimostrare l'irreperibilità quando le annotazioni sono ambigue? E come si seleziona la sanzione quando la condotta accertata configura, al più, una violazione minore?
La decisione della Cassazione e il principio di diritto
La Corte respinge integralmente il ricorso e dichiara infondati tutti e quattro i motivi.
Interpretazione dei verbali riservata al giudice di merito
Sul primo motivo, la Corte ricorda che l'interpretazione di un atto amministrativo non normativo, come il verbale di accesso domiciliare, è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito. La Cassazione non può riesaminarla se la motivazione è logica e rispetta i criteri legali di interpretazione. Il giudice veneto non si era fermato al dato letterale: aveva letto le annotazioni in modo complessivo e coordinato, come impone l'articolo 1363 del codice civile. Aveva valorizzato l'annotazione sull'impossibilità di lasciare l'invito, difficilmente compatibile con la semplice assenza del lavoratore, e la circostanza che accessi in date vicine fossero andati a buon fine. Una ricostruzione così argomentata resta insindacabile in sede di legittimità.
Il verbale di visita fiscale non richiede querela di falso
Il passaggio più significativo riguarda l'articolo 2700 del codice civile. La Corte chiarisce che il verbale del medico fiscale gode di fede privilegiata solo per i fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. La fede privilegiata non copre le valutazioni, gli apprezzamenti del verbalizzante né le dichiarazioni di terzi. Le diciture "sconosciuto/irreperibile" costituiscono una sintesi valutativa dell'esito dell'accesso, non l'attestazione di un fatto materiale. Contestarne il significato non richiede quindi la querela di falso. Ne discende una regola operativa netta: se il medico certifica soltanto che all'indirizzo non ha risposto nessuno, senza attestare l'assenza del lavoratore, il dipendente può provare di essere stato presente in casa.
L'onere della prova grava sul datore che licenzia
Con il terzo motivo, la Corte distingue due piani spesso confusi. L'onere probatorio a carico del lavoratore in caso di irreperibilità attiene al diritto all'indennità di malattia verso l'INPS, secondo la disciplina del decreto-legge n. 463 del 1983. Il licenziamento disciplinare segue una regola diversa. Qui il fatto contestato era l'essersi reso irreperibile, e provarlo spetta al datore di lavoro ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 604 del 1966. Poiché le annotazioni erano ambigue e il quadro indiziario deponeva per la presenza del dipendente, quel fatto non risultava dimostrato. L'impresa non può licenziare limitandosi a invocare un onere probatorio che, in materia disciplinare, grava su di sé.
Sanzione conservativa: il perimetro fissato dalla contrattazione collettiva
Il quarto motivo riguarda l'unico episodio in cui il lavoratore era effettivamente assente, il 17 ottobre, perché si era sottoposto a un trattamento fisioterapico senza darne preventiva comunicazione. Qui la Corte riconosce la violazione dell'obbligo informativo previsto dall'articolo 31 del contratto collettivo. Tuttavia, in assenza di recidiva e di ulteriori elementi di gravità, quella condotta rientra tra le ipotesi che il medesimo contratto punisce con sanzioni conservative, non con il licenziamento. Il giudice può sussumere la condotta accertata nella clausola contrattuale che prevede una sanzione conservativa, senza che questa operazione trasmodi in un autonomo giudizio di proporzionalità. La ratio è chiara: sono le parti sociali ad aver già graduato la gravità dell'illecito, e quella scelta va rispettata. La Corte richiama il proprio diritto vivente e la sentenza n. 128 del 2024 della Corte costituzionale, secondo cui la previsione di sanzioni solo conservative preclude il ricorso a quella espulsiva.
Le implicazioni operative per imprese e lavoratori
La pronuncia consegna alle imprese un avvertimento preciso. Un verbale di visita fiscale con esito ambiguo non basta a fondare un licenziamento per irreperibilità. Prima di procedere, il datore deve verificare che le annotazioni attestino in modo inequivoco l'assenza del lavoratore dal domicilio; diversamente, l'onere di provare il fatto resta interamente a suo carico e il recesso rischia l'annullamento con reintegrazione.
Per i lavoratori, la decisione conferma la possibilità di dimostrare la propria presenza in casa anche di fronte a un verbale sfavorevole, senza dover attivare la querela di falso, quando il medico non ha attestato direttamente l'assenza ma ha solo registrato un esito equivoco.
Sul piano organizzativo, la sentenza ribadisce la centralità della contrattazione collettiva nella graduazione delle sanzioni. Quando il contratto riconduce una determinata condotta a una sanzione conservativa, il datore non può trasformarla in motivo di licenziamento. La comunicazione preventiva dell'allontanamento dal domicilio per prestazioni sanitarie resta un obbligo, ma la sua violazione va sanzionata nei limiti fissati dalle parti sociali.


