
Domanda risarcitoria dei familiari delle “vittime del Covid”: la Cassazione sulla giurisdizione
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1952 del 29 gennaio 2026, hanno affrontato il delicato tema della giurisdizione in merito alla pandemia da Covid-19 e alla presunta inadeguata gestione e organizzazione del S.S.N. La Suprema Corte ha stabilito che la domanda risarcitoria dei familiari delle “vittime del Covid” nei confronti della P.A. rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo. Il principio espresso chiarisce che il sindacato sulla responsabilità della Pubblica Amministrazione investe le modalità di esercizio del potere pubblico, pur nei limiti della buona fede. Questa decisione comporta che i giudizi già avviati dinanzi al Tribunale civile dovranno essere riassunti davanti al TAR competente, delineando un confine netto tra le sfere di competenza giudiziaria nelle controversie legate alla gestione emergenziale sanitaria.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, è intervenuta per dirimere una complessa questione di giurisdizione riguardante la pandemia da Covid-19 e l'inadeguata gestione e organizzazione del S.S.N. Il provvedimento chiarisce se la domanda risarcitoria dei familiari delle “vittime del Covid” nei confronti della P.A. debba essere trattata dal giudice ordinario o da quello amministrativo. Si tratta di una decisione fondamentale per migliaia di pazienti e familiari che hanno intrapreso azioni legali per accertare le responsabilità pubbliche durante l’emergenza sanitaria.
Il contesto: le azioni risarcitorie per la gestione emergenziale
Il contenzioso trae origine dalle numerose richieste di risarcimento danni avanzate dai parenti di persone decedute o danneggiate durante le fasi più critiche della crisi pandemica. Al centro delle contestazioni vi è la presunta carenza organizzativa delle strutture sanitarie e delle autorità centrali e regionali, accusate di non aver adottato protocolli adeguati o di aver gestito in modo inefficiente la distribuzione delle risorse mediche. La questione tecnica preliminare, tuttavia, riguardava l’individuazione del giudice competente a valutare tali condotte.
La decisione della Cassazione: la parola al Giudice Amministrativo
Con l’ordinanza n. 1952/2026, le Sezioni Unite hanno stabilito che la competenza a decidere sulle controversie legate all'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale in periodo pandemico spetta al giudice amministrativo. La Corte ha rilevato che le domande formulate dai privati non riguardano meri comportamenti materiali, ma investono direttamente le modalità di esercizio di un potere pubblico discrezionale, legato alla pianificazione e alla gestione della salute pubblica su larga scala.
Ratio decidendi: tra legittimo affidamento e regole di validità
Il ragionamento dei giudici di legittimità si fonda sulla natura dell'attività amministrativa contestata. La Corte ha chiarito che il giudizio sulla responsabilità della Pubblica Amministrazione non può prescindere dall'esame di come il potere è stato esercitato. Anche quando la contestazione non riguarda direttamente la validità di un atto, ma il modo in cui l'amministrazione ha agito, il limite esterno è rappresentato dalle regole di buona fede e dalla tutela dell’incolpevole affidamento del cittadino.
Tuttavia, poiché la materia della gestione del S.S.N. rientra nell'alveo delle competenze della P.A. in ambiti di giurisdizione esclusiva, è il giudice amministrativo a dover valutare se tali standard di correttezza siano stati rispettati o meno.
Implicazioni operative per i pazienti e i familiari
La pronuncia ha un impatto immediato sui procedimenti attualmente pendenti dinanzi ai tribunali civili. In base a quanto stabilito dalle Sezioni Unite, i giudizi avviati erroneamente davanti al giudice ordinario (come quello oggetto dell'ordinanza, pendente a Roma) dovranno essere riassunti entro i termini di legge davanti al Tar competente.
Per i pazienti e i loro familiari, questo non significa la perdita del diritto di agire, ma la necessità di proseguire la battaglia legale in una sede diversa, focalizzando l'analisi giudiziaria sulla legittimità dell'azione amministrativa e sul rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della sanità pubblica.


