Assegno di divorzio: quando spetta davvero? I chiarimenti della Cassazione sui sacrifici per la famiglia
16 Febbraio 2026

Assegno di divorzio: quando spetta davvero? I chiarimenti della Cassazione sui sacrifici per la famiglia

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2917 del 9 febbraio 2026, ha cassato una decisione che riconosceva l'assegno divorzile basandosi esclusivamente su proiezioni ipotetiche di squilibrio pensionistico futuro. La Suprema Corte ha ribadito che il riconoscimento dell'assegno presuppone l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive al momento della domanda. Lo squilibrio economico tra gli ex coniugi deve essere una precondizione fattuale attuale, derivante da sacrifici professionali documentati e non da presunzioni generiche legate al lavoro "in nero" o a brevi interruzioni della carriera. La pronuncia rafforza l'onere probatorio in capo al richiedente, il quale deve dimostrare la rinuncia a realistiche occasioni di reddito per favorire la famiglia.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2917 del 9 febbraio 2026, è tornata a delineare i confini della funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile. La pronuncia chiarisce che il riconoscimento del contributo economico non può fondarsi su proiezioni ipotetiche o danni contributivi futuri, ma esige l’accertamento di uno squilibrio economico attuale tra gli ex coniugi derivante da comprovati sacrifici professionali.

Il caso e il contesto normativo

La vicenda trae origine dalla decisione della Corte d’Appello di Roma che, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva riconosciuto a favore dell'ex moglie un assegno di divorzio di Euro 200,00 mensili. Nonostante il giudice di merito avesse accertato la disponibilità di adeguate risorse economiche in capo alla richiedente, l'assegno era stato motivato sulla base di un presunto "danno contributivo".

Secondo la Corte territoriale, la donna aveva interrotto l'attività lavorativa per un breve periodo (1995-1999) per accudire i figli piccoli e, nel decennio successivo, aveva lavorato "in nero", circostanza che avrebbe determinato un futuro squilibrio pensionistico rispetto all'ex marito. Il ricorrente ha impugnato tale decisione, contestando l'assenza di una reale valutazione comparativa dei redditi e l'omessa indicazione dei sacrifici professionali effettivamente compiuti.

La funzione perequativo-compensativa dell’assegno

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ribadendo che l'assegno di divorzio non è uno strumento volto a garantire il mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio. La sua natura è composita: assistenziale e, soprattutto, perequativo-compensativa.

Questo profilo presuppone che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato concrete occasioni di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia. Tale scelta, seppur condivisa dai coniugi, deve aver prodotto uno squilibrio economico-patrimoniale che trovi una giustificazione causale proprio nel contributo fornito alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge.

Il principio di diritto: no a valutazioni ipotetiche

L'elemento centrale della decisione risiede nella critica al ragionamento "ipotetico" del giudice d'appello. La Cassazione ha evidenziato come la Corte di merito sia incorsa in una contraddizione: pur riconoscendo l’adeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, ha attribuito l’assegno basandosi su una proiezione futura di squilibrio pensionistico.

Il principio di diritto espresso nell'ordinanza n. 2917/2026 stabilisce che:

  • L’accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive costituisce la precondizione ineliminabile per l'attribuzione dell'assegno.
  • Lo squilibrio economico tra gli ex coniugi deve essere attuale e non fondato su proiezioni ipotetiche che, pur potendo giustificare una futura revisione dell'assegno, non sono idonee a far sorgere oggi il diritto alla prestazione.
  • La prova del sacrificio di "realistiche occasioni professionali-reddituali" spetta interamente al richiedente e non può essere sostituita da affermazioni generiche sul supporto familiare prestato.

Implicazioni operative e onere della prova

La sentenza sottolinea un rigore probatorio crescente. Non è sufficiente dimostrare di essersi occupati della famiglia, ma occorre provare quali specifiche opportunità lavorative siano state perse e come queste abbiano inciso sulla situazione patrimoniale odierna.

Inoltre, il "danno contributivo" derivante dal lavoro irregolare non può essere automaticamente traslato sull'ex coniuge sotto forma di assegno divorzile, specialmente se tale condizione non è direttamente riconducibile a una scelta imposta dalle esigenze del nucleo familiare, ma a una libera condotta professionale. La decisione rinvia quindi alla Corte d'Appello affinché proceda a un nuovo esame che rispetti questi stringenti parametri di attualità e prova del nesso causale.

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